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INDAGINI IN AMBITO

Indagini in ambito privato ISI INVESTIGAZIONI
Indagini in ambito aziendale ISI INVESTIGAZIONI
Indagini in ambito commerciale ISI INVESTIGAZIONI
Indagini in ambito assicurativo ISI INVESTIGAZIONI
Indagini in ambito difensivo ISI INVESTIGAZIONI
Indagini in leggi speciali e decreti ministeriali ISI INVESTIGAZIONI
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Investigatore privato
Con il termine investigatore, dal verbo inglese detect: "trovare", "scoprire", si definisce il soggetto che svolge indagini finalizzate all'accertamento o all'esclusione di determinati fatti che si sospettano avvenuti e dei quali gli si richiede una prova valida, anche a tutela di un diritto in sede giudiziale.Può essere privato, ovverosia privato cittadino che in virtù delle autorizzazioni previste dalla legge puo' essere autorizzato ad esercitare indagini, nel rispetto della legge, per conto di altri soggetti privati, o anche pubblici.

Investigazioni difensive:
In base alla legge 7 dicembre 2000 n. 397 e al decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271:
“[…] il difensore, a mezzo di sostituti o di consulenti tecnici, ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito […]”, e in base al comma 1°, tale attività “[…] può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati”. Questi, in base a quanto pure previsto dall’art.222, della stessa legge (Investigatori Privati), “[…] fino all’approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati sono autorizzati” dal Prefetto dietro il rilascio di un'apposita licenza “purché abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività”.

Riforma ex D.M. 269/2010:
Con decreto del Ministero dell'Interno del 1º dicembre 2010 n. 269 è stata riorganizzata la disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata. In particolare, la nuova regolamentazione, stabilisce che la professione viene riclassificata nel seguente modo:
investigatore privato titolare d'istituto;
informatore commerciale titolare d'istituto;
investigatore autorizzato dipendente;
informatore autorizzato dipendente.
L'art. 5 del decreto ministeriale stabilisce quindi la classificazione delle attività secondo lo schema seguente:
investigazioni in ambito privato: informazioni richieste dal privato per una sua tutela in sede giudiziaria – ad esempio in ambito familiare, matrimoniale, patrimoniale, ecc.;investigazioni in ambito aziendale: richieste da enti pubblici e privati, vale a dire da società anche senza personalità giuridica, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria – ad esempio in caso di infedeltà del lavoratore; di contraffazione di prodotti; per la tutela di marchi e brevetti, del patrimonio scientifico, degli altri beni aziendali immateriali, ecc.;indagini in ambito commerciale: richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l’esercizio commerciale – (cosiddetto antitaccheggio investigativo);indagini in ambito assicurativo: richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi;indagini difensive: finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, così come disciplinate dal Titolo VI bis del c.p.p.;informazioni commerciali: richieste da enti pubblici e privati al fine di rac-colta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società – sia di persone che di capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse – quali ad esempio i soci, gli amministratori, ecc. - nel rispetto della vigente normativa europea in materia di privacy.attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente.Assumono particolare rilevanza, all'interno del D.M., le previsioni legislative secondo le quali, non solo le singole attività dell'investigatore privato hanno piena valenza per la tutela di un diritto in sede giudiziale, quanto per il fatto che sono state (finalmente) specificate ed autorizzate le singole attività di controllo statico (cosiddetto appostamento), controllo dinamico (cosiddetto pedinamento), fono e video documentazioni, nonché l'utilizzo di localizzatori satellitari (GPS) in ausilio all'attività investigativa di controllo e pedinamento.

La licenza prefettizia di investigatore privato:
I requisiti per il rilascio delle licenze prefettizie, svincolate da limiti territoriali, sono i seguenti: investigatore titolare (ex art. 134 TULPS):
a1) laurea almeno triennale (Giurisprudenza, Psicologia ad indirizzo forense, Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell'investigazione, Economia ovvero corsi equiparati);
Oppure:
a2) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF PP- per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni
b) triennio di pratica continua presso un investigatore privato autorizzato da almeno 5 anni;
c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di investigazioni private ad indirizzo civile organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.
A tale riguardo si chiarisce (come da circolare ministeriale) che l'esperienza presso le Forze di Polizia s'intende, evidentemente, alternativa ai requisiti previsti dalla lettera b) e c), ma non al titolo di studio che resta quello previsto dalla lettera a).
Intercettazioni

 

 
     


* Prefettura di Salerno LIC. 66327 ~ P.I.: 04644440655 *

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